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I Regolamenti e le Normative che bisogna conoscere
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Filtro antiparticolato in retrofit: il testo del Decreto

giovedì 1 gennaio 2009, 19:22

Gazzetta Ufficiale N. 62 del 13 Marzo 2008

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 25 gennaio 2008 , n. 39
Regolamento recante disposizioni concernenti l'omologazione e l'installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di autoveicoli.



IL MINISTRO DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE ed IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 71 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 che stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti ad emanare decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanita', in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto l'articolo 78 del citato decreto legislativo n. 285/1992 e l'articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di attuazione del Codice della strada, concernente le modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e l'aggiornamento della carta di circolazione;
Visto il decreto del Ministero dei trasporti 5 agosto 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974, concernente le norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda l'inquinamento prodotto dai motori diesel di propulsione, di cui alla direttiva 72/306/CEE, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2001, n. 160, con cui e' stato adottato il regolamento recante «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entita' tecniche», e successive modifiche ed integrazioni;
Considerata l'esigenza di consentire l'adozione di misure in grado di ridurre le emissioni inquinanti dei veicoli in circolazione tramite l'utilizzazione di sistemi di riduzione della massa di particolato emesso dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione degli autoveicoli;
Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere n. 3144/2007 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400/1988, con nota n. 16896 del 23 ottobre 2007;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1. Campo di applicazione
1. Il regolamento si applica ai sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato prodotto dai motori ad accensione spontanea, omologati ai sensi della direttiva 88/77/CEE e successive modifiche ed integrazioni, ovvero degli equivalenti regolamenti UN-ECE, destinati ad essere installati sugli autoveicoli in circolazione. 2. I sistemi, di cui al comma 1, sono omologati in conformita' alle prescrizioni del regolamento e con riferimento alle procedure di prova previste dalla direttiva 88/77/CEE, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero degli equivalenti regolamenti UN-ECE.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubbli-cazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 71, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante «Nuovo codice della strada» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 71 (Caratteristiche costruttive e funzionai dei veicoli a motore e loro rimorchi).
1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonche', i veicoli blindati.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, di concerto con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, nonche' le modalita' per il loro accertamento.
4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; in alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti, se a cio' non osta il diritto comunitario, l'omologazione e' effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i rapporti terrestri, sono approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti le materie di propria competenza.
6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa e' da euro 148 a euro 594.».
- L'art. 78, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' recita:
«Art. 78 (Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione). - 1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o piu' modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali. 2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonche' i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresi', le modalita' per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a curo 1.485.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».
- L'art. 236, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 236 (Art. 78 Cod. Str.). (Modifica delle caratteristiche costruttive o funzionali dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione).
- 1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio [provinciale] della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima e' effettuata da piu' ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio [provinciale] della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova e' quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge.
2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:
a) la massa complessiva massima;
b) la massa massima rimorchiabile;
c) le masse massime sugli assi;
d) numero di assi;
e) gli interassi;
f) le carreggiate;
g) gli sbalzi;
h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente;
i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;
l) la potenza massima del motore;
m) il collegamento del motore alla struttura dei veicolo, e' subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilita' di esecuzione della modifica, il nulla-osta puo' essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a cio' abilitata, che attesti la possibilita' d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio [provinciale] della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta.
3. L'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica viene eseguito dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. cui sia esibito il certificato d'approvazione definitivo della modifica eseguita, oppure dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto all'ultima visita e prova con esito favorevole. Tale aggiornamento ha luogo mediante l'emissione di un duplicato della carta di circolazione, i cui dati vanno variati o integrati conseguentemente alla modifica approvata.
4. La direzione generale della M.C.T.C. definisce le competenze dei propri uffici periferici, tenuto anche conto della necessita' di distribuzione dei carichi di lavoro e delle possibilita' operative degli uffici stessi, nonche' delle particolari collocazioni territoriali delle ditte costruttrici o trasformatrici.».
- Il decreto del Ministero dei trasporti 5 agosto 1974, reca: «Norme relative alla omologazione parziale C.E.E. dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda l'inquinamento prodotto dai motori diesel di propulsione».
- La direttiva 72/306/CEE, reca: «Direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli», e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunita' europea 20 agosto 1972, n. L 190.
- Il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, reca: «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entita' tecniche».
- La legge 21 giugno 1986, n. 317, reca: «Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151.
- Il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19.
- L'art. 17, comma 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 reca: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati i regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al coma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.».
Nota all'art. 1:
- La direttiva 88/77/CEE del Consiglio del 3 dicembre 1987 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale L 36 del 9 febbraio 1988.

Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del regolamento si intendono per:
a) «sistema» idoneo alla riduzione della massa di particolato, uno o piu' elementi funzionalmente interconnessi con il motore, ovvero con i suoi dispositivi di aspirazione o di scarico, ovvero con il suo sistema di alimentazione e controllo;
b) «fasce di appartenenza dei tipi di motori», convenzionalmente definite in funzione della rispondenza ai limiti di emissione allo scarico adottati a livello comunitario, i seguenti raggruppamenti: aa) Euro 0 appartengono a tale fascia i motori non omologati ai fini dell'inquinamento, ovvero omologati antecedentemente alla entrata in vigore alla direttiva 91/542/CEE;
bb) Euro 1 appartengono a tale fascia i motori omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga A;
cc) Euro 2 appartengono a tale fascia i motori omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, ovvero 96/1/CEE, riga B;
dd) Euro 3 appartengono a tale fascia i motori omologati ai
sensi delle direttive da 1999/96/CE a 2001/27/CE, riga A;
ee) Euro 4 appartengono a tale fascia i motori omologati ai sensi delle direttive da 1999/96/CE a 2006/51/CE, riga B1;
ff) Euro 5 appartengono a tale fascia i motori omologati ai sensi delle direttive da 1999/96/CE a 2006/51/CE, riga B2.
All'allegato A e' riportata la tabella con i valori limite delle emissioni da massa di particolato, adottati a livello comunitario, correlati con le fasce di appartenenza, di cui sopra;
c) «famiglia di tipi di motori», un insieme di tipi di motori individuati in base ai parametri riportati al punto 1 dell'allegato C;
d) «motore capostipite», un motore appartenente ad una determinata famiglia di tipi di motori, considerato rappresentativo della stessa in base ai parametri riportati al punto 2 dell'allegato C;
e) «costruttore», il produttore di un sistema idoneo alla riduzione della massa di particolato emesso da un motore.
Note all'art. 2:
- La direttiva 91/542/CEE recante «Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 88/77/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli» e' pubblicata nella G.U.C.E. 25 ottobre 1991, n. L 295.
- La direttiva 1999/96/CE recante «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e che modifica la direttiva 88/77/CEE del Consiglio» e' pubblicata nella G.U.C.E. 16 febbraio 2000, n. L 44.
- La direttiva 2001/27/CE recante «Direttiva della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 88/77/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli» e' pubblicata nella G.U.C.E. 18 aprile 2001, n. L 107.
- La direttiva 2006/51/CE recante «Modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso dell'allegato I della direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'allegato IV e V della direttiva 2005/78/CE concernente i requisiti del sistema di controllo delle emissioni nei veicoli e le deroghe per i motori a gas» e' pubblicata nella G.U.C.E. 7 giugno 2006, n. L 152.

Art. 3. Omologazione dei sistemi
1. La domanda di omologazione di un sistema e' presentata dal costruttore, ovvero dal suo rappresentante, opportunamente accreditato, ad un Centro prove autoveicoli, secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277. La domanda e' corredata da una scheda informativa compilata in conformita' al modello riportato nell'allegato B.
2. Nella domanda sono indicati:
a) la famiglia dei tipi di motori alla quale e' destinato il sistema, nonche' la fascia di originaria appartenenza dei motori (Euro .....), in funzione della loro rispondenza ai livelli di emissione allo scarico;
b) la fascia di appartenenza nella quale si chiede l'inquadramento della famiglia dei tipi di motori, dotati di sistema, ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato.
3. Ogni sistema e' omologato, con eventuali estensioni di omologazione, in relazione ad una o piu' famiglie di motori. La verifica dell'idoneita' del sistema, ai fini della sua omologazione, e' effettuata in base ai criteri e con le procedure riportate nell'allegato D.
4. Il costruttore dichiara inoltre in relazione a ciascun tipo di motore costituente la famiglia, che:
a) effettua la prevista procedura di verifica di durabilita' del sistema, conformemente a quanto riportato nell'allegato E;
b) l'installazione del sistema non comporta, in qualunque fase di funzionamento del motore, il superamento dei valori massimi ammissibili di contropressione allo scarico.
5. A ciascun tipo di sistema, omologato in ottemperanza alle prescrizioni del regolamento, e' assegnato un numero di omologazione/estensione di omologazione, in conformita' a quanto previsto nell'allegato IV al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277.
6. La Direzione generale per la motorizzazione rilascia il certificato di omologazione del sistema redatto in conformita' al modello riportato all'allegato F.
Nota all'art. 3:
- Per il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277/2001, si veda nelle note alle premesse.

Art. 4. Caratteristiche generali dei sistemi
1. E' richiesta la preventiva autorizzazione del costruttore dell'autoveicolo, ovvero del costruttore del motore se diverso da quello dell'autoveicolo, per sistemi funzionalmente connessi con uno o piu' dei seguenti elementi:
a) dispositivi elettronici di gestione dell'alimentazione ed eventualmente di verifica della combustione e del controllo delle emissioni;
b) linea dei componenti destinata all'alimentazione del motore (con l'esclusione del serbatoio e dei relativi condotti); c) motore di trazione;
d) sistema EGR.
2. Il sistema prevede un dispositivo di allarme per eccessiva contropressione allo scarico che segnali il livello critico di intasamento.
3. Non sono ammesse soluzioni tecniche che prevedano, attraverso dispositivi di bypass, l'esclusione o la parzializzazione del sistema.
4. Per i sistemi che si avvalgono di specifici additivi o reagenti chimici il costruttore:
a) prevede sistemi automatici di additivazione;
b) prevede l'installazione sul veicolo di un dispositivo di segnalazione dell'assenza di additivo;
c) dichiara che l'uso di questi prodotti non danneggia il veicolo, ovvero il motore;
d) allega alla documentazione di omologazione la scheda di sicurezza degli additivi o dei reagenti utilizzati;
e) fornisce informazioni circa eventuali emissioni di metalli prodotte dall'utilizzo degli additivi o dei reagenti;
f) fornisce istruzioni sulle conseguenze che la mancanza o l'eccesso di additivo o reagente chimico puo' avere sul sistema o sul motore;
g) prescrive le misure da adottare per l'uso corretto da parte dell'utilizzatore;
h) dichiara che la qualita' del combustibile, dopo l'additivazione, resti conforme a quanto previsto dalla norma EN 590, nonche' dalle norme vigenti ai fini della tutela della salute e dell'ambiente;

Art. 5. Inquadramento dei motori ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato
1. L'installazione di un sistema riconosciuto idoneo per un tipo di motore determina, ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato, l'inquadramento del medesimo tipo di motore nella fascia di appartenenza richiesta nella domanda di omologazione, di cui al comma 2, punto b, dell'articolo 3.

Art. 6. Prescrizioni per l'installazione dei sistemi sugli autoveicoli in circolazione
1. Gli Uffici motorizzazione civile, a richiesta dell'utenza, procedono alla visita sui singoli autoveicoli per verificare la conformita' del sistema installato al tipo omologato.
2. L'installatore fornisce una dichiarazione con la quale certifica l'osservanza delle disposizioni di installazione previste dal costruttore, ovvero, nei casi previsti al comma 1 dell'articolo 4, dal costruttore dell'autoveicolo o del motore.

Art. 7. Aggiornamento della carta di circolazione
1. Successivamente all'effettuazione, con esito positivo, della visita di cui all'articolo 6, gli Uffici motorizzazione civile aggiornano la carta di circolazione dell'autoveicolo mediante l'apposizione sulla stessa di una dicitura recante la seguente annotazione:
«Autoveicolo dotato di sistema per la riduzione della massa di particolato, con marchio di omolo-gazione .... Ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato, e' inquadrabile quale Euro ......».

Art. 8. Prescrizioni per il costruttore del sistema
1. Ogni sistema omologato riporta il marchio dell'omologazione conseguita, chiaramente leggibile ed indelebile, recante la numerazione di cui al comma 6 dell'articolo 3. Tale marchio va apposto direttamente o tramite targhetta solidale su uno degli elementi componenti il sistema, posto sulla linea di scarico.
2. Il costruttore correda ogni singola unita' prodotta con le prescrizioni per l'installazione, di cui all'articolo 6, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche.
3. Ogni singolo sistema prodotto e' corredato con le informazioni di uso e manutenzione dello stesso, destinate all'utilizzatore. Tali informazioni includono anche quelle relative alle caratteristiche dei carburanti che possono essere utilizzati con ciascun sistema, come il contenuto di zolfo.

Art. 9. Conformita' della produzione
1. Gli impianti di produzione dei sistemi sono soggetti al controllo del sistema di verifica della conformita' della produzione, prevista dal decreto dirigenziale 25 novembre 1997.
2. I sistemi omologati sono realizzati in modo da risultare conformi al tipo omologato.
3. La Direzione generale della motorizzazione puo' procedere a qualsiasi prova prescritta nel regolamento, nell'ambito della verifica:
a) della conformita' della produzione del sistema;
b) delle procedure per la valutazione della durabilita' del sistema.
4. L'omologazione accordata per un tipo di sistema e' revocata se non vengono rispettate le prescrizioni del presente articolo.

Nota all'art. 9:
- Il decreto del Ministero dei trasporti 25 novembre 1977, recante «Controllo di conformita' ai sensi degli articoli 75 e 77 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 1997, n. 278.

Art. 10. Riconoscimento dei sistemi omologati da Stati membri dell'Unione europea
1. I sistemi omologati in altri Stati membri dell'Unione europea, dalla Turchia, o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, corredati di idonea documentazione emessa da uno dei sopracitati Stati, sono soggetti a verifica delle condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti sulla base di certificazioni rilasciate nei Paesi di provenienza.
2. La verifica di cui al comma 1, ove si evinca da un esame documentale che le condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti sono equivalenti o superiori a quelle richieste dal regolamento, non comporta la ripetizione di controlli gia' esperiti nell'ambito dell'originaria procedura di approvazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli Atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 gennaio 2008

Il Ministro dei trasporti
Bianchi

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio

Il Ministro della salute
Turco

Visto, il Guardasigilli: Scotti

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 135
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