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I Regolamenti e le Normative che bisogna conoscere
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Regolamento Europeo n.842/2006 sui gas refrigeranti

venerdì 7 maggio 2010, 20:59

La normativa europea 842/2006 disciplina la gestione dei gas fluorati; quindi si applica alle officine che gestiscono servizi di ricarica impianto condizionatore aria. La nuova normativa è in molto Paesi già stata recepita ed applicata. In altri è ancora in fase di attuazione (Italia). Ad ogni modo il Legislatore ha posto una data limite, improrogabile, entro la quale ogni Nazione della Comunità Europea deve far applicare la legge, ovvero il 4 Luglio 2010.

Il Regolamento (fonte Ministero dell'Ambiente) è scaricabile dal link posto qui in basso:
CE.jpg.gif
Regolamento_comunitario_xCEx_n._842-2006.pdf


La domanda principale è dunque: cosa cambia per gli Autoriparatori con l'attuazione di tale Regolamento ?

Vediamo di seguito i "punti nodali".

Qual' è l'obiettivo del R.E. 842/2006 ?
Obiettivo del nuovo Regolamento Europeo è -chiaramente- la riduzione delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra. Il regolamento si applica pertanto anche al gas R134a utilizzato nelle Officine per la ricarica dei condizionatori / climatizzatori.

L’applicazione del Regolamento in che modo contribuisce a ridurre le emissioni dei gas fluorurati?
L'Applicazione del RE 842/2006 prevede:
- l'obbligatorietà del controllo annuale delle macchine di ricarica (per limitare eventuali perdite di gas per imperfetta manutenzione delle stazioni di ricarica).
- la formazione obbligatoria degli operatori che effettuano interventi di riparazione/manutenzione su impianti A/C.
- l'obbligo per l’officina di conservare dei documenti che attestano la movimentazione del gas. E' previsto altresì la tenuta di un registro annuale dove devono essere desumibili le quantità e il tipo di gas acquistato, le quantità movimentate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione o di smaltimento dei veicoli.


Campo di applicazione del Regolamento
Essendo un Regolamento Europeo di attuazione obbligatoria sono coinvolti i Paesi Europei, Italia compresa.
I Soggetti interessati dall'applicazione del Regolamento sono le Officine e il Personale operante con gas refrigerante.


Sanzioni per violazioni - inosservanza del Regolamento
Sono previste delle Sanzioni per i trasgressori; inoltre, il gas refrigerante non può essere venduto a operatori senza certificato formativo (e comunque a officine non in regola con il Regolamento medesimo).

Operatività del Regolamento
Il R.E. 842/2006 è un atto comunitario di portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri al pari di una legge nazionale. Tuttavia, al fine di dare attuazione all'articolo 5, dovrà essere emanato un Decreto del Presidente della Repubblica; il decreto dovrà in particolare disciplinare le procedure per la designazione degli organismi di certificazione/valutazione e per il conseguimento della certificazione.

Pertanto solo dopo l'entrata in vigore del Decreto e la designazione degli organismi di certificazione, sarà possibile ottenere la certificazione prevista dal Regolamento (CE) n.842/2006.


Il Ministero dell'Ambiente ha reso disponibile un opuscolo dal titolo "Informazioni per operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra - Apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore" che potete scaricare qui:


gas_fluorurati_info_app_refrigerazione.pdf


Il Link (Ministero dell'Ambiente) inerente il Regolamento nr. 842/2006 è il seguente: http://www.minambiente.it/opencms/openc ... uni_g.html
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