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Notizie

Autoriparatori: Corso obbligatorio Certificato (Patentino) per operare sugli impianti di climatizzazione in officina

Notizie - Regolamenti & Normative
Scritto da Administrator   
Mercoledì 25 Luglio 2012 17:46

Patentino Corso di Abilitazione obbligatorio per gli Autoriparatori per intervenire sugli impianti di climatizzazione in officina

Ai sensi del DPR 43/2012 (in attuazione del Regolamento Europeo (RE) n° 842/2006) dal 5 Maggio 2012 tutti gli Autoriparatori per poter utilizzare in officina una stazione di ricarica aria condizionata (anche per effettuare una semplice ricarica o un controllo dell'impianto di climatizzazione A/C) devono dimostrare di avere ottenuto l’ABILITAZIONE ALL’UTILIZZO DEI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA.

L'Abilitazione si ottiene attraverso un ATTESTATO DI FORMAZIONE (detto anche "Patentino", da conseguire tramite frequenza di uno specifico corso di formazione certificato da un Organismo di attestazione riconosciuto
) che qualifica il professionista d’officina e lo ABILITA LEGALMENTE ad operare con una STAZIONE DI RICARICA A/C sugli impianti di climatizzazione dei veicoli.
 

 

 

E’ operativo (è quindi è Legge dello Stato) il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 2012 N. 43, recepimento del Regolamento Comunitario (CE) N. 84/2006, che tratta il tema dei gas fluorurati ad effetto serra.

 

La materia riguarda molte categorie professionali, compreso il settore dell’autoriparazione: quella degli addetti al recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore.

 

Infatti, all’art. 8), comma 2), lettera e) del Decreto Presidenziale, sono individuati, tra gli operatori che trattano questi gas, gli Autoriparatori che fanno le ricariche degli impianti di aria condizionata su i veicoli (con gas R134a).

L'Autoriparatore ha l’obbligo (la nuova legislazione impone l’obbligatorietà) di iscriversi in un apposito registro tenuto dalla Camere di Commercio: può però iscriversi al Registro solo se in possesso di un Attestato di frequenza di un apposito Corso di Formazione. L’ ATTESTATO deve essere rilasciato da una apposito (e accreditato) ORGANISMO DI ATTESTAZIONE.

La partecipazione al corso e la relativa attestazione di partecipazione -con la quale iscriversi al Registro presso la Camera di Commercio- sono condizione obbligatoria per poter continuare l’attività di ricarica degli impianti ad aria condizionata dei veicoli.

 

La certificazione avrà durata decennale, al termine della quale occorrerà rinnovarla.

Per mettersi in regola c’è tempo fino al 5 maggio 2013

 

Infatti l’obbligo dell’attestato formativo non si applica per un periodo di 12 mesi all’addetto iscritto ad un corso di formazione, purché l’attività corrispondente sia svolta sotto la supervisione o di una persona che ha conseguito un attestato riconosciuto o di una persona che possiede un’esperienza professionale acquisita prima del 4/7/2007. Chi ha già frequentato un corso ritenuto idoneo dall’Organismo di attestazione, non deve ripetere il corso.

Le persone che hanno conseguito l’attestato e le imprese che svolgono l’attività in questione, devono iscriversi entro 60 giorni all’apposito Registro istituito presso il Ministero dell’Ambiente, la cui gestione è affidata alle Camere di Commercio.  L’iscrizione può avvenire solo per via telematica.

Ci preme sottolineare come ancora una volta il Ministero dell’Ambiente, i cui tecnici hanno redatto il DPR, non ha inteso aprire alcun confronto preliminare con le associazioni di categoria; una procedimento stigmatizzato da CNA per l’impatto che lo stesso comporterà per gli addetti e le imprese dei settori della refrigerazione, del condizionamento d’aria, delle pompe di calore mobili e dei sistemi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra.  E non si può nemmeno parlare di fretta nell’emanare il decreto in quanto il nostro paese era in forte ritardo nel recepimento del Regolamento 842/2006, in compagnia di Lettonia, Romania e Grecia, ed ha già subito duri richiami dall’UE per il ritardo accumulato.

 

CHI É OBBLIGATO AD OTTENERE L’ABILITAZIONE?
TUTTI GLI AUTORIPARATORI che svolgono l’attività di recupero del gas R134a dagli impianti di condizionamento dei veicoli a motore per il trasporto di persone e merci. L’ABILITAZIONE è nominale, vale a dire che è rilasciata alla persona. Pertanto tutti coloro che nella stessa officina lavorano con una Stazione di Ricarica aria Condizionata gas R-134a sono obbligati ad ottenere tale abilitazione per poter lavorare.

COSA SUCCEDE SE NON LO SI FA?
In ogni CAMERA DI COMMERCIO è istituito uno specifico REGISTRO DELLE PERSONE E DELLE AZIENDE CERTIFICATE. In caso di controllo e verifica di violazione, sono previste SANZIONI.

COME SI OTTIENE L’ABILITAZIONE?
L’ ATTESTATO deve essere rilasciato da una apposito ORGANISMO DI ATTESTAZIONE.

Dal momento in cui verrà istituito il REGISTRO DELLE PERSONE E DELLE AZIENDE CERTIFICATE presso le CAMERE DI COMMERCIO, l’autoriparatore avrà solo 60 giorni di tempo per potersi mettere in regola.

Cosa dovrà fare l'Autoriparatore?
1. Sia il singolo OPERATORE che l’OFFICINA presso cui lavora devono iscriversi al “REGISTRO NAZIONALE DELLE PERSONE E DELLE IMPRESE CERTIFICATE” presso la propria CAMERA DI COMMERCIO
2. L’OPERATORE deve poi frequentare un corso specifico, erogato dall’ORGANISMO DI ATTESTAZIONE ed ottenere tramite questo l’apposito ATTESTATO.

 

 

 

Di seguito un breve ed esaustivo VIDEO che riassume i punti più importanti:

 

 

SITUAZIONE CONTROVERSA AL MOMENTO (al 26 Luglio 2012)

Vi riportiamo per dovere di informazione alcune notizie/informazioni inerenti l'argomento trattato presenti in Rete di cui NON garantiamo in alcun modo l'esattezza e la veridicità!

Il Lettore è espressamente ed esplicitamente tenuto a non basare le proprie azioni sui documenti informativi presenti in questo Sito Web come da nostro DISCLAIMER


Sembra (ripetiamo: sembra) che nonostante la formale entrata in vigore del Decreto non sussiste, allo stato attuale, ancora nessun obbligo di certificazione per le imprese e per il personale.
Ad oggi, pertanto, le imprese non sono ancora tenute ad ottenere alcun certificato, nè provvisorio, nè definitivo.

L'art. 8 del DPR 43/2012 prevede, infatti, che il personale e le imprese previsti dal Regolamento 303/2008/CE che operano su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e di applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, devono iscriversi al "Registro Nazionale delle Persone e delle Imprese Certificate" istituito presso il Ministero dell'Ambiente entro 60 giorni dalla Sua istituzione (art. 8, comma 1).

L'iscrizione dovrà essere fatta presso le competenti Camere di Commercio alle quali é stato attribuita la gestione del Registro suddetto.

Allo stato attuale il "Registro Nazionale delle Persone e delle Imprese Certificate" non é stato ancora istituito con la conseguenza che non é ancora possibile stabilire in quale data diverrà obbligatoria l'iscrizione allo stesso.

L'iscrizione al Registro risulta di fondamentale importanza. Infatti, a partire dalla data di istituzione, l'iscrizione costituirà condizione necessaria per lo svolgimento delle attività previste dal regolamento 303/2008/CE (art. 8, comma 4 DPR 43/2012). Inoltre, l'iscrizione al Registro é anche condizione necessaria per l'ottenimento dei certificati e degli attestati che saranno emessi nei confronti di persone ed imprese a norma dell'art. 9 del DPR 43/2012.

Contestualmente all'iscrizione al Registro Nazionale delle Persone e delle Imprese Certificate gli Autoriparatori forse potranno richiedere alla Camera di Commercio competente il rilascio di un certificato provvisorio sulla base della presentazione di una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso di una esperienza professionale di almeno 2 anni, nelle attività di rispettiva competenza, che sia sta acquisita prima della data di entrata in vigore del decreto completa della specificazione della categoria di certificato per la quale l'esperienza é posseduta.

La Camera di commercio
dovrebbe rilascerà i certificati provvisori entro 30 giorni dal ricevimento della domanda ed inserirà nel Registro le informazioni relative alle persone e alle imprese in possesso di certificato provvisorio. I certificati provvisori rilasciati dalla Camera di Commercio avranno validità massima di 6 mesi decorsi i quali le persone e le imprese dovranno ottenere un certificato definitivo presso uno degli organismi di certificazione designati.
I certificati definitivi avranno, invece, durata di 10 anni decorsi i quali potranno essere rinnovati su istanza dell'interessato.

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